sentenza nettuno legittimazione
Il Commissario agli Usi Civici del Lazio,Umbria e Toscana,con la sentenza del 3-05-2025 ha precisato e ribadito, quanto già noto ai migliori e cioè: “Il provvedimento regionale di legitimazione dell’occupazione di un fondo gravato da uso civico non perfeziona se non emanato ai sensi dell’art.2 della legge 12 gennaio 1991, n.13 nella forma del decreto del Ministro competente -che dopo la promulgazione della legge 4 dicembre 1993 n.491 si individua nel Ministro della giustizia- non ostandovi la residualità delle competenze dello Stato in materia, conciliabile col mantenimento di un potere statale di concerto .(Cass. Sez. 2 del 05-11-2013 n. 2475 Rv 628241 -01) non essendosi perfezionato il procedimento di legittimazione attraverso l’emanazione del decreto del Ministro di giustizia, permane l’originaria natura collettiva dei terreni oggetto di legittimazione ex art.9 della L.1977/1927 “. Questa Sentenza commissariale evidenzia ancora una volta l’ignoranza dei funzionari delle regioni che , credendosi padroni della cosa (senza aver lettto l’argomento almeno sull’enciclopedia Treccani) da qualche anno a questa parte, guidati da politicanti da osteria , hanno messo nei guai centinaia, migliaia di cittadini nel Lazio che fidandosi si ritrovano ancora oggi per l’ennesima volta, con in mano un pezzo di carta che vale meno della carta igienica che si trova in certe stazioni ferroviarie poco frequentate.